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Formazione Continua

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel   migliore   interesse   dell'utente   e   della collettività, e   per   conseguire   l'obiettivo   dello   sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

Il Consiglio Nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

  1. a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la   gestione   e l'organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
  2. i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
  3. il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.  Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può' realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.  

Regolamento per la formazione professionale continua

Il Regolamento in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 21 Novembre 2013. Gli obiettivi formativi riguardano le seguenti aree tematiche generali:

  • Rafforzare le abilità tecnico-professionali stabilite dalla Legge istitutiva dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari;
  • Favorire l’acquisizione ed il mantenimento di abilità tecnico–professionali in ordine a ruoli manageriali e gestionali;
  • Acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai mutamenti normativi, legislativi, giuridici, scientifici, tecnologici e produttivi in atto nel settore di competenza;
  • Promuovere conoscenze multidisciplinari in ordine ai settori agro-alimentare, ambientale, analitico, della nutrizione umana e dietetica, della qualità e sicurezza di prodotto e di processo;
  • Favorire processi di interscambio delle conoscenze e competenze tra i singoli professionisti iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci.

Crediti formativi obbligatori per gli iscritti all’Ordine

  • L’obbligo della formazione inizia il 1° gennaio dell’anno successivo all’anno della prima iscrizione;
  • Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 35 crediti formativi e non meno di 10 crediti all’anno;
  • Un credito formativo corrisponde a 60 min. di attività documentata (non meno di 45 min.);
  • Un singolo percorso formativo anche di lunga durata (es: corso di specializzazione, corso di qualifica auditor 1°/2° o 3° parte) ha diritto al rilascio massimo di 15 crediti;
  • L’attività formativa a distanza (FAD) non può superare il 50 % dei corsi annui o il 50% del numero di crediti formativi da conseguire;
  • L’attività di docenza in corsi professionali tenuti da Istituzioni Pubbliche o Private accreditate non può superare il 50% del numero di crediti formativi da conseguire;
  • Il Consiglio dell’Ordine Regionale, su domanda dell’interessato, può esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa per i seguenti motivi: 1) gravidanza, 2) grave malattia o infortunio, 3) interruzione non inferiore a 6 mesi dell’attività professionale o trasferimento all’estero;
  • Gli iscritti che non esercitano la professione non sono tenuti a svolgere l’attività formazione continua, ma devono attestare di non essere in possesso di Partita IVA e di esercitare l’attività professionale;
  • Ogni iscritto invia al Consiglio dell’Ordine Regionale, entro il mese di Marzo di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al percorso formativo effettuato.

Criteri di accreditamento per le Agenzie di Formazione

  • Il Consiglio Nazionale è preposto all’autorizzazione dei soggetti e dei professionisti che si propongono per realizzare le attività di formazione continua (registro dei soggetti e delle attività formative autorizzate);
  • Dopo delibera motivata del Consiglio nazionale, la richiesta di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della Giustizia che rilascia il parere definitivo;
  • L’Agenzia formativa, almeno 15 giorni prima della data di inizio trasmette agli Ordini regionali per ogni singolo evento il programma e le modalità di valutazione (specifica: titolo, tipologia di attività formativa, obiettivi formativi, metodologie didattiche, valutazione, periodo, sede, responsabile scientifico, CTS, docenti, tutor, crediti formativi assegnati);
  • Per eccezionali motivi, l’attribuzione dei crediti formativi può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche successivamente allo svolgimento dell’evento;
  • Le attività formative organizzate dagli Ordini al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia.